
La sentenza è stata pronunciata il 7 settembre. Essa stabilisce la possibilità da parte dell’ente di annullare il contratto stipulato con le banche per l’acquisto di prodotti finanziari derivati perché economicamente non conveniente.
La vicenda ha il suo esordio nel febbraio 2007 quando la Provincia di Pisa procede con un’operazione di ristrutturazione del proprio debito affidando l’incarico, tramite gara pubblica e dopo aver effettuato indagini di mercato, all’Associazione temporanea di imprese costituita da Dexia Crediop S.P.A. e Depfa Bank PLC.
Viene, così, sottoscritto un prestito obbligazionario di 95.454.000 euro, da utilizzare per il rimborso dei mutui contratti con altre banche, a cui viene abbinato uno strumento finanziario derivato costituito da due swap gemelli sui tassi d’interesse aventi lo scopo di cautelare l’Amministrazione da variazioni eccessive dei tassi stessi. Il prestito viene emesso il 28 giugno 2007 con scadenza al 28 dicembre 2024 mentre il 24 luglio viene perfezionata l’operazione di interest rate swap. Se i derivati hanno garantito in un primo periodo un flusso positivo questo si è poi arrestato per cambiare successivamente di segno. La criticità della situazione è stata acuita da costi aggiuntivi, non previsti dagli accordi, e quindi sconosciuti all’ente, inseriti dalle banche nel contratto, pari a circa 1.400.000 euro.
La Provincia ha proceduto, tramite alcuni esperti, ad un’analisi del caso rilevando una violazione dell’articolo 41 della legge finanziaria 448/2001, che prevede il rispetto del principio di convenienza economica, compromesso dall’iniziale valore negativo degli swap che, se conosciuto, avrebbe determinato la stipulazione di un altro tipo di contratto da parte dell’ente. L’Amministrazione ha, così, avviato nel giugno 2009 una procedura di annullamento di ufficio degli atti amministrativi precedentemente adottati e sospensione conseguente dei pagamenti rateali con lo scopo di autotutelarsi sostenendo minori oneri finanziari, procedura legittimata dalla sezione regionale per la Toscana della Corte dei Conti nella sua relazione sulla gestione finanziaria della Provincia di Pisa per il 2006-2007. Le due banche hanno, però, contestato l’atto di annullamento accusando l’ente di non essere state informate in merito, motivazione che le ha spinte a opporre ricorso all’Alta Corte Commerciale di Londra e al TAR. Questo, con sentenza 66/2010 del 5 novembre 2010, ha confermato la validità della suddetta procedura riconoscendo la legittimità degli atti di autotutela nell’interesse pubblico emessi dall’ente.
La vicenda volge verso la conclusione all’inizio del 2011, quando la Provincia avanza un ricorso al Consiglio di Stato per ottenere la caducazione del contratto, cosicchè alla sospensione in autotutela possa seguire l’annullamento totale dell’interest rate swap. La sentenza del 7 settembre stabilisce che l’annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato. Pur riconoscendo l’esistenza di costi occulti il Consiglio di Stato ha comunque disposto la nomina di un’apposita consulenza tecnica d’ufficio che ne valuti l’entità e che definisca i costi impliciti da restituire alla Provincia. Rilevante è stata soprattutto l’attribuzione della competenza sugli atti amministrativi relativi alla ristrutturazione del debito alla giustizia amministrativa e non a quella ordinaria, decisione da cui scaturirà, già dalla prossima settimana, l’invio al giudice inglese da parte dell’ente locale della richiesta formale di chiusura del giudizio londinese.
La sola Dexia Crediop ha annunciato la sua intenzione di presentare un ricorso avverso alla sentenza italiana in sede comunitaria, nonostante tale iter sia stato sconsigliato già in sede di processo.
In Italia la sentenza ha provocato un consistente effetto domino scatenatosi tra i numerosissimi enti locali (quasi 500) che erano già in procinto di avviare cause legali contro le banche; tra gli altri hanno già compiuto i primi passi sulle orme processuali della Provincia di Pisa il Comune di Firenze, e le Regioni Lombardia, Lazio e Toscana. Se la sentenza potrà forse indurre a una riflessione le banche, in vicende come queste risulta particolarmente gravosa l’assenza di una precisa regolamentazione in materia di finanza derivata che tuteli sia le Amministrazioni che tutti i contribuenti e che gli enti locali, anche sulla base di tale recente esperienza, si augurano possa essere elaborata al più presto dal Tesoro