
Firenze – L’installazione di tende bioclimatiche e pergole, generalmente, non necessita di permessi e autorizzazioni particolari in quanto rientrano in quella che viene definita “edilizia libera”.
La normativa che attualmente regola la costruzione di arredi esterni è il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 “Glossario principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”.
L’installazione di questo tipo di arredi è disciplinata dal Regolamento di Urbanistica Comunale e in alcuni casi, il Regolamento Comunale fa applicare ai cittadini quanto previsto dalle leggi o statali, in altri casi è più restrittivo ovvero pone dei limiti aggiuntivi.
Per l’installazione di una pergola o tenda bioclimatica, secondo come la si considera, potrebbe essere necessaria la comunicazione al comune. Si può così parlare di “arredo da giardino”: quindi totalmente libero da permessi e comunicazioni; oppure di “pertinenza minore”, se montata in occasione di una “manutenzione straordinaria” la quale prevede una comunicazione al Comune ma non il permesso di costruire.
In ogni caso è comunque necessario consultare il Regolamento Urbanistico specifico del proprio Comune in quanto appunto le norme variano da comune a comune.
Ma se l’installazione avviene in condominio, le regole cambiano?
In condominio l’installazione di pergole o tende bioclimatiche è vietata solo nel caso in cui il regolamento condominiale sia di natura contrattuale oltre che trascritto nei registri immobiliari o trascritto negli atti di eventuali futuri acquirenti. Ma in genere l’installazione di una pergola o tenda bioclimatica è paragonabile all’installazione di una tenda e pertanto è da ritenersi realizzabile alla sola condizione che non leda il decoro dell’immobile o il suo aspetto architettonico e quindi che rispetti il regolamento condominiale se presente.
E’ sempre comunque consigliato chiedere specifica approvazione all’assemblea di condominio almeno per quanto riguarda il colore dell’arredo e l’eventuale modello. È necessario che rispetti il colore di eventuali tende da sole presenti o comunque quello approvato dalla maggioranza dell’assemblea dei condomini, prevista dall’art. 1136 comma II.
È vero che in ambito condominiale, la realizzazione di una pergola o tenda bioclimatica sul balcone o sulla terrazza di un singolo condomino non sempre è accettata dagli altri residenti. Molti, ad esempio, temono che questa opera possa pregiudicare l’estetica del fabbricato o si trasformi in un ulteriore stanza chiusa; per questo in assemblea si scontrano gli interessi contrapposti. Da un lato c’è quello del condomino interessato a migliorare la fruibilità del proprio terrazzo o del proprio balcone. Dall’altro, ci sono gli altri proprietari che negano ogni autorizzazione. Se il singolo, al quale viene eventualmente negata l’autorizzazione per i motivi di cui sopra, dovesse provvedere ad effettuare l’opera, l’assemblea dei condomini può solo attivare un procedimento giudiziale nei confronti di questo. Forse vale la pena concordare l’opera insieme piuttosto che discutere in un tribunale civile.
Andrea Stigliano